Locazione: gli obblighi del locatore e del conduttore. III Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - Decreto legislativo 18 dicembre (OMISSIS) S.R.L., C.F. 8. come si e’ detto, con il secondo motivo, si contesta l’avvenuta applicazione del “meccanismo moltiplicatore” della sanzione, effettuata dal Tribunale e confermata dalla Corte d’appello sulla base dell’interpretazione del Decreto Legislativo n. 66 del 2003, articolo 18 bis, comma 4 come novellato dal Decreto Legislativo n. 213 del 2004 – che prevede per la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1, e 9, comma 1, la sanzione amministrativa da 105 Euro a 630 Euro – secondo cui occorre tenere conto del numero degli illeciti commessi; CHE: n. 13813 del 2000, Cass. 23.1.2007 n. 1412); << /Type /Page /Parent 1 0 R /LastModified (D:20161115230550+00'00') /Resources 2 0 R /MediaBox [0.000000 0.000000 595.276000 841.890000] /CropBox [0.000000 0.000000 595.276000 841.890000] /BleedBox [0.000000 0.000000 595.276000 841.890000] /TrimBox [0.000000 0.000000 595.276000 841.890000] /ArtBox [0.000000 0.000000 595.276000 841.890000] /Contents 26 0 R /Rotate 0 /Group << /Type /Group /S /Transparency /CS /DeviceRGB >> /Annots [ 8 0 R 9 0 R 10 0 R 11 0 R 12 0 R 13 0 R 14 0 R 15 0 R 16 0 R 17 0 R ] /PZ 1 >> 63 窶� deve ritenersi che in relazione alle previsioni dell窶兮rt. N. 158 del 24.9.2015. 20. in sintesi, il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso vanno dichiarati inammissibili e, pronunciando sul secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, esclusivamente con riguardo a quest’ultimo motivo e nei limiti suindicati; In punto di diritto in tema di violazioni al Codice della strada per accesso in zona a traffico limitato senza autorizzazione, il cumulo materiale (art. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. 15. come e’ noto, una norma di cui sia stata dichiarata l’illegittimita’ costituzionale non puo’ avere piu’ applicazione dal momento di pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale, purche’ non si tratti di rapporti esauriti; 409/410 Il cumulo giuridico trova inoltre applicazione in caso di continuazione di illeciti amministrativi, cioè qualora violazioni (della stessa o di diverse disposizioni) siano state commesse con più azioni od omissioni purché esecutive del medesimo disegno. al comma 4 prevedeva, per la violazione ivi contemplata, la sanzione pecuniaria da Euro 105 a Euro 630), come desumibile dalla circostanza che la medesima norma, al comma 3, immediatamente precedente, prevedeva, invece, che la sanzione si applicasse “per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione”; si sostiene che la Corte abbia applicato una disposizione che non era suscettibile di interpretazione analogica e che, come rilevabile dagli atti di causa, sia stata applicato il regime sanzionatorio previsto dalla normativa successiva (Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 41 conv. in tali termini, Cass. Nell窶冓llecito tributario la legge prevede, in linea generale, l窶兮pplicazione di una sanzione amministrativa unica e ridotta (il cosiddetto cumulo giuridico) in luogo di quella derivante dalla somma delle sanzioni amministrative relative ai singoli illeciti (il cosiddetto cumulo materiale). n. 3093 del 1989, Cass. <> stream info@pec.studiodisa.it, +39 081 877 4842 reviviscenza normativa, la precedente disciplina sanzionatoria, di cui agli artt. 8 della l. n. 689 del 1981 contempla il criterio del cd. La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, avente ad oggetto un ricorso avverso un verbale per infrazione del Codice della Strada, ha ribadito il seguente principio "in tema di sanzioni amministrative, la norma di cui all窶兮rt. !0+Wz��������e������^_.�y�'�O����i�~���t9_V
*���3?m�Gd��O�������u�-\����:݇��iE-�y�D]���sW�;�� }� ޟ��%&��͍I��"��պ�x�4�\�}R�]�ң�\��ߛjGǬV2. reviviscenza normativa, trova applicazione la precedente disciplina sanzionatoria, di cui al R.Decreto Legge n. 692 del 1923, articolo 9 e L. n. 370 del 1934, articolo 27 gia’ abrogata dalla disposizione dichiarata incostituzionale (Cfr. 9 del r.d.l. 25 0 obj Cass. 26 0 obj 689/81 - Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Un quesito su procedura per sanzioni amministrative ambientali Se il soggetto attivo ha commesso un illecito amministrativo e un reato - senza rapporto di specialità ai sensi dell'art. Come riconosce la stessa ricorrente principale in memoria, questa Corte ha infatti affermato che "in tema di illeciti amministrativi di cui al d.lgs. 9 della L. 689/81 - è possibile utilizzare gli atti redatti e strumentali all'indagine penale (annotazioni di P.G. 8 /L. 18. a questa conclusione si e’ pervenuti ritenendo che su tale tematica (effetti della sentenza della Corte costituzionale su una disposizione di legge abrogativa di altra legge precedente), occorra dare continuita’ ad un principio di diritto gia’ affermato da questa Corte secondo il quale, a seguito della dichiarazione di illegittimita’ costituzionale di una disposizione di legge abrogativa di altra legge precedente, ridiventa operante la norma abrogata dalla disposizione dichiarata illegittima, in quanto, con la perdita fin dall’origine dell’efficacia della norma, vengono travolti anche gli effetti abrogativi che essa produceva, a differenza dell’abrogazione legislativa che opera soltanto dall’entrata in vigore del provvedimento che la contiene e che, quindi, salvo che sia espressamente disposto, non ha effetto ripristinatorio delle norme precedenti, che erano state a loro volta da esso abrogate (cfr. cumulo materiale, atteso che la disciplina dell’art. 3. quanto alla mancata indicazione nell’ordinanza ingiunzione della norma applicata ai fini dell’irrogazione della sanzione, veniva ritenuto che tale omissione non comportasse alcuna nullita’ dell’ordinanza ingiunzione; era esclusa, poi, la possibilita’ di farsi luogo all’applicazione della L. n. 689 del 1981, articolo 8 in ragione della circostanza che nella specie si era trattato di una pluralita’ di violazioni e che, comunque, nessuna censura era stata formulata in relazione all’affermazione del Tribunale relativa all’impossibilita’ di applicare la L. n. 689 del 1981, articolo 8, comma 2, per essersi al di fuori della materia di previdenza ed assistenza; In tema di sanzioni amministrative per plurime violazioni in materia di orario di lavoro, commesse con più azioni od omissioni, opera il criterio del cd. 1. la Corte d’appello di Genova, con sentenza in data 11.11.2013, respingeva il gravame proposto dalla s.r.l. 198, comma secondo, CDS) non può applicarsi nel caso in cui le violazioni siano commesse in un brevissimo lasso di tempo e con riferimento al medesimo tratto stradale, essendo in tal caso la condotta unica e tale da integrare una sola violazione, cui va, 窶ヲ ed altro) per documentare l'attività di accertamento della violazione amministrativa? 152/2006 di Rosa In tema di sanzioni amministrative tributarie, il cumulo giuridico di cui all窶兮rt. +39 339 853 1464, Via Padre Reginaldo Giuliani, 24 6.10.2008 n. 24655, Cass. Per una migliore comprensione e lettura del saggio completo sulla locazione si consiglia di aprire il PDF... Write CSS OR LESS and hit save. ; ai fini della individuazione delle sanzioni da cumulare, a seguito della caducazione dell’art. +39 089 258 04 38, Via Giovanni Porzio, Centro Dir. +39 081 877 48 42, Corso Giuseppe Garibaldi, 194 La disposizione appena riprodotta estende al settore delle sanzioni amministrative il sistema del cumulo giuridico delle sanzioni, tipizzato inizialmente in sede penale: pertanto, se a fronte della stessa azione od omissione Pertanto, al concorso materiale di illeciti si applica la più rigorosa disciplina giuridica del cosiddetto cumulo materiale delle sanzioni, rappresentata dalla addizione delle sanzioni previste per 窶ヲ 3.5.2017 n. 10775); l'applicazione di una sanzione unica e ridotta (c.d. 507/2013. endobj 22. il giudice del rinvio dovra’ provvedere, altresi’, in ordine alle spese del giudizio di Cassazione. 14. deve essere pero’ sottolineato che – pur essendo corretta l’applicazione del “cumulo materiale”, per quanto si e’ detto – tuttavia, al fine della determinazione delle sanzioni da cumulare, si deve tenere conto della modifica del quadro normativo conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 153/2014, che ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, articolo 18-bis, commi 3 e 4, (Attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro) nel testo introdotto dal Decreto Legislativo 19 luglio 2004, n. 213, articolo 1, comma 1, lettera f); la ragione della declaratoria di incostituzionalita’ risiede nell’eccesso di delega, ex articolo 76 Cost. info@studiodisa.it CTRL + SPACE for auto-complete. 80067 – Sorrento (NA) 8, comma 1 N. 269/2003: SANZIONI 窶ヲ Il cosiddetto 窶彡umulo窶� delle sanzioni Nel caso in cui il trasgressore, con una sola azione od omissione, violi diverse norme che prevedono sanzioni amministrative oppure violi più volte la stessa norma, ai sensi dell窶兮rt. Contrasto all窶册vasione e Tax Compliance nella fiscalità locale Bologna, 6-7 maggio 2015 Sanzioni amministrative nella fiscalità locale tra esigenze di certezza e proporzionalità normativa 窶「 Disciplina generale delle sanzioni amm.ve La Corte dichiara inammissibili il primo, il terzo ed il quarto motivo; pronunciando sul secondo motivo di ricorso medesimo, cassa la sentenza impugnata con riguardo a quest’ultimo motivo e nei limiti indicati in motivazione, e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’. �)���H�P���wԥ]��s��ު���趟>��mY�Xp.M�����}��?����OW���>hui����g9:��),� sul ricorso 2871/2014 proposto da: – ricorrente – – controricorrente – 19. il richiamato principio della reviviscenza normativa, rende nella specie applicabile, nell’arco temporale disciplinato dall’abrogato Decreto Legislativo n. 66 del 2003, articolo 18 bis della precedente disciplina ricavabile dal R.Decreto Legge n. 692 del 1923 e dalla L. n. 370 del 1934 ai soli fini della determinazione delle sanzioni, senza che assuma alcun rilievo in contrario la circostanza che tale ultima disciplina e’ stata espressamente abrogata dall’articolo 18-bis; -, cui resiste, con controricorso, il Ministero. 2. con il secondo motivo, si lamentano violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omessa ed insufficiente motivazione in relazione alla ritenuta previsione di un meccanismo moltiplicatore della sanzione da parte di una norma che non prevedeva alcun meccanismo di tal genere (l’articolo 18 bis del Decreto Legislativo novellato cit. n. 421 del 1987)”; Vediamo quali sono le conseguenze principali della riforma. n. 196 del 2003, la fattispecie prevista dall'art. Il cumulo giuridico delle sanzioni tributarie La sanzione cumulativa per le molteplici violazioni sostituisce quella derivante dalla somma delle sanzioni prevista per 窶ヲ +39 06 393 75 075 Napoli (NA) 5. in ordine logico vanno esaminati per primi il primo, il terzo e il quarto motivo; (violazione dell’articolo 2, comma 1, lettera c), con riferimento alla Legge Di Delega n. 39 del 2002, la quale ha previsto come criterio direttivo in materia di sanzioni amministrative che, nel passaggio dal precedente al nuovo regime, in ogni caso “saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gia’ comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensivita’ rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi”; avverso la sentenza n. 547/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 11/11/2013, R.G.N. 12. e’ stato, inoltre, precisato che: “Ne’ la regola dell’applicabilita’ del cumulo materiale muta per effetto del Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 6disposizione che, sanzionando la violazione dell’obbligo di concedere il riposo settimanale ai lavoratori, ha innovato la materia in senso sincronico, nel senso cioe’ che la sanzione non e’ piu’ commisurata a ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce, ma all’insieme del lavoratori, prevedendo sanzioni di diversa gravita’ per gruppi fino a cinque lavoratori o superiori a tale limite, nulla innovando in senso diacronico per le violazioni ripetute nel tempo rispetto ai principi stabiliti in tema di cumulo materiale e giuridico” (cfr. %PDF-1.7 Il sistema delle sanzioni amministrative tributarie è stato profondamente revisionato dal D.Lgs. 17. pur non essendo da accogliere la richiesta inapplicabilita’ del “cumulo materiale” non si puo’ pero’ non tenere conto, ai fini della determinazione delle sanzioni da cumulare, della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale suindicata, condividendosi l’indirizzo gia’ espresso al riguardo proprio in tema di sanzioni amministrative per violazioni in materia di orario di lavoro, secondo cui, a seguito della caducazione del Decreto Legislativo n. 66 del 2003, articolo 18 bis, commi 3 e 4, per effetto della sentenza della Corte Cost. 81 c.p. +39 06 393 75 075. 9.11.2017 n. 26603); 8, nel prevedere l'applicabilità del cosiddetto "cumulo giuridico" tra sanzioni, nella sola Cumulo giuridico sanzioni tributarie: concorso formale e materiale di violazioni Il comma 1 dell窶兮rticolo 12 del decreto legislativo numero 472/1997 disciplina il concorso formale e materiale di violazioni. in tali termini Cass. Il successivo secondo comma, al contrario, prevede una deroga al primo comma, stabilendo che venga irrogato il ben più afflittivo trattamento del cumulo materiale, ossia la somma algebrica delle sanzioni amministrative pecuniarie 16. e’ pacifico che nel caso di specie il rapporto non sia ancora esaurito, essendo ancora sub iudice, e quindi non e’ preclusa l’applicazione dello ius superveniens, perche’ e’ ancora in corso la controversia sulla misura della sanzione e l’applicazione del decisum costituzionale va a vantaggio di chi ricorre, avendo la ricorrente (OMISSIS) s.r.l richiesto con il ricorso per cassazione che fosse ritenuta erronea in diritto la decisione sulle modalita’ di determinazione della sanzione adottata dal giudice del merito, che pure ne aveva diminuito l’importo di quella irrogata in sede amministrativa, nei fatti mirando ad ottenere una sanzione di importo inferiore; In via generale la regola principale da seguire è quella del cumulo materiale, secondo cui si applicano tante sanzioni quante sono le violazioni commesse, salvo le deroghe espressamente previste dalla legge.